La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 60 in data 18/4/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo applicabile prima della l. n. 197 del 2022, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, sul modello dell’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022, non sono soggetti all’imposta municipa˝le propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen., (violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Preliminarmente, è necessaria una breve premessa normativa relativa ai presupposti impositivi dell’IMU.
L’IMU è un’imposta che grava sugli immobili, introdotta in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata disciplinata quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge n. 160 del 2019 ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI.
Sono, invece, rimasti in vigore tra quelli che componevano la medesima IUC, la TARI e l’IMU, quest’ultima come disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.
Secondo l’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, legge istitutiva dell’IMU, nel testo applicabile ratione temporis, «1. soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria».
Inoltre, secondo il precedente art. 8, comma 2, «l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili».
Da ultimo, l’art. 1, comma 81, della legge n. 197 del 2022 ha modificato l’art. 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019, il quale, nel testo attualmente in vigore, prevede che, “a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescrittegli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.
La questione risolta dalla Corte Costituzionale, dunque, ha ad oggetto gli immobili occupati abusivamente negli anni anteriori alla l. n. 197 del 2022.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della normativa citata con la seguente motivazione “È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”.
Si deve sottolineare come questa sentenza apra la strada a quei contribuenti che abbiamo pagato la tassa negli ultimi 5 anni, a decorrere dal pagamento, purché l’occupazione sia stata denunciata, non sia stato notificato un avviso di accertamento, non impugnato, o non sia stato notificato un diniego al rimborso, anche questo non impugnato.