Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 701 in data 9/1/2024, qualora il datore di lavoro ometta di versare i contributi previdenziali il lavoratore, il lavoratore, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno nel caso in cui tali enti, nonostante la sua denuncia, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del datore di lavoro ove l’inadempimento dell’obbligo contributivo abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali.
15 Marzo 2024
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monica
Il lavoratore può chiedere all’INPS l’accredito dei contributi non versati dal datore di lavoro?
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2116 comma 2 c.c. il lavoratore potrà soltanto agire per il risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. Vi è da aggiungere che il lavoratore non potrà nemmeno versare volontariamente i contributi previdenziali, qualora sia decorso il periodo di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9 e 10 della l. n. 335 del 1995.
Difatti l’art. 55 primo comma del R.D. 14/101935 pone il divieto di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi assicurativi dopo che rispetto agli stessi sia intervenuta la prescrizione. Tale divieto opera indipendentemente dall’eccezione di prescrizione dell’istituto previdenziale o del debitore dei contributi.